Crowdfunding, un decreto che cambia il perimetro della finanza alternativa

Con la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del decreto interministeriale del 7 gennaio 2026, il Fondo di garanzia per le PMI entra ufficialmente nel perimetro operativo del social lending e del crowdfunding. Il provvedimento, passato inizialmente sotto traccia, rappresenta uno dei passaggi regolatori più rilevanti degli ultimi anni per l’ecosistema italiano della finanza alternativa, perché introduce una disciplina organica e strutturata per l’accesso alla garanzia pubblica tramite piattaforme digitali autorizzate.
Il crowdfunding non è più considerato uno strumento sperimentale o marginale, ma un canale strutturale di finanziamento per le micro, piccole e medie imprese
Il decreto dà attuazione all’articolo 18, comma 6, del decreto-legge n. 34/2019 e si inserisce nel solco del Regolamento UE 2020/1503, completando l’allineamento del quadro nazionale alla normativa europea sul crowdfunding. Il messaggio istituzionale è chiaro: il crowdfunding non è più considerato uno strumento sperimentale o marginale, ma un canale strutturale di finanziamento per le micro, piccole e medie imprese.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
Il testo definisce in modo puntuale cosa si intende per “operazioni finanziarie di crowdfunding”, includendo sia i prestiti erogati tramite piattaforme di social lending sia gli investimenti in strumenti finanziari e valori mobiliari collocati attraverso portali di equity crowdfunding. I beneficiari finali restano le PMI con sede legale o operativa in Italia, mentre la richiesta di intervento del Fondo è presentata dai fornitori di servizi di crowdfunding accreditati, a tutela degli investitori.
I beneficiari finali restano le PMI con sede legale o operativa in Italia, mentre la richiesta di intervento del Fondo è presentata dai fornitori di servizi di crowdfunding accreditati, a tutela degli investitori
Secondo la scheda di sintesi pubblicata da Fira S.p.A., la garanzia può coprire fino all’80% dell’importo dei finanziamenti sotto forma di prestito, in coerenza con i massimali già previsti per altre operazioni assistite dal Fondo. Un elemento che avvicina ulteriormente il crowdfunding ai canali bancari tradizionali, almeno sul piano del risk sharing.
Maggiori tutele per investitori e piattaforme
Uno degli aspetti più innovativi riguarda le procedure di escussione e retrocessione della garanzia. In caso di inadempimento dell’impresa beneficiaria, il Fondo interviene per la quota garantita e le somme recuperate vengono riversate agli investitori secondo modalità predefinite. Si tratta di un meccanismo che rafforza la tutela degli investitori retail e professionali, aumentando la fiducia complessiva nel modello di investimento online.
Il decreto introduce inoltre criteri stringenti per l’accreditamento delle piattaforme, riservando l’accesso alla garanzia ai soli operatori autorizzati ai sensi della normativa europea e nazionale. Il Gestore del Fondo mantiene poteri di vigilanza e può proporre la sospensione dell’accreditamento in caso di violazioni.
Verso una nuova fase di maturità del crowdfunding
L’operatività delle nuove regole scatterà con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato di aggiornamento delle Disposizioni operative del Fondo. Da quel momento, il crowdfunding italiano potrà contare su uno strumento pubblico di mitigazione del rischio, potenzialmente in grado di aumentare volumi, qualità delle operazioni e partecipazione degli investitori.
La vera sfida, ora, è l’esecuzione. L’accreditamento delle piattaforme, la strutturazione dei prodotti e la risposta del mercato diranno se questo decreto sarà davvero il catalizzatore della maturazione definitiva del crowdfunding in Italia.





