Come registrare una startup innovativa in Italia: guida completa 2026

Registrare una startup innovativa in Italia non significa semplicemente aprire una società. Significa ottenere uno status giuridico speciale — riconosciuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) — che dà accesso a un sistema strutturato di agevolazioni fiscali, procedure semplificate e strumenti di finanziamento che nessun’altra forma giuridica garantisce nella fase di avvio.
In questa guida troverai tutto quello che serve per completare l’iter correttamente nel 2026: i requisiti aggiornati dopo la riforma della Legge 193/2024, i passaggi operativi, le agevolazioni disponibili e le scadenze da non perdere.
1. Cos’è una startup innovativa: definizione aggiornata al 2026
La startup innovativa è una società di capitali non quotata che ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La disciplina è contenuta negli articoli 25–32 del D.L. 179/2012 (Startup Act), profondamente riformati dalla Legge 193/2024 (Scale-up Act) e dalla Legge 162/2024.
Rispetto alla versione originale del 2012, la riforma 2024 ha introdotto tre cambiamenti principali: l’obbligo di rientrare nella definizione europea di PMI (Raccomandazione 2003/361/CE), l’esclusione esplicita delle attività prevalenti di consulenza o agenzia, e un nuovo sistema a fasi temporali che consente alle startup in forte crescita di prolungare lo status fino a 9 anni (la cosiddetta fase di scale-up).
| Novità chiave Legge 193/2024 |
| Dal 18 dicembre 2024, per iscriversi come startup innovativa occorre essere qualificata come PMI ai sensi UE. Sono escluse le startup con attività prevalente di consulenza o agenzia. La durata ordinaria dello status rimane 3 anni, estendibile fino a 5 con determinati requisiti e fino a 9 anni per le scale-up che mostrano crescita accelerata. |
2. I requisiti per ottenere lo status di startup innovativa
Per iscriversi nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la società deve soddisfare simultaneamente tutti i requisiti oggettivi e almeno uno dei tre requisiti soggettivi di innovazione.
| Requisito | Cosa prevede | Tipo |
| Forma giuridica | Società di capitali (SRL, SPA, anche cooperativa) | Oggettivo |
| PMI | Deve rientrare nella definizione UE di piccola e media impresa (Racc. 2003/361/CE) | Oggettivo |
| Età | Costituita da meno di 60 mesi (5 anni) | Oggettivo |
| Sede | Sede principale in Italia o UE/EEA con unità locale in Italia | Oggettivo |
| Oggetto sociale | Sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti/servizi innovativi ad alto valore tecnologico | Oggettivo |
| Non quotata | Non quotata su mercato regolamentato | Oggettivo |
| Utili | Nessuna distribuzione di utili dalla costituzione | Oggettivo |
| Non scissione | Non costituita da fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda | Oggettivo |
| R&S ≥ 15% | Spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costi e ricavi totali | Soggettivo (1 su 3) |
| Personale qualificato | ≥1/3 dottori di ricerca/dottorandi/ricercatori, oppure ≥2/3 con laurea magistrale | Soggettivo (1 su 3) |
| Brevetto o software | Titolare, depositaria o licenziataria di brevetto o software registrato | Soggettivo (1 su 3) |
Il requisito soggettivo più diffuso tra le startup italiane è quello delle spese in R&S (oltre il 15% del maggiore tra costi e ricavi totali). Per le startup neo-costituite che non hanno ancora un bilancio, questo criterio si dimostra con una dichiarazione previsionale firmata dal legale rappresentante, che poi dovrà essere verificata nel primo bilancio depositato.
| Attenzione: attività di consulenza escluse |
| La Legge 193/2024 ha espressamente escluso dallo status le società che svolgono in via prevalente attività di consulenza o agenzia. Una startup che eroga principalmente servizi di consulenza — anche tecnologica — potrebbe non poter accedere allo status, indipendentemente dal contenuto innovativo. Verificare con un professionista specializzato prima dell’iscrizione. |
3. Come registrarsi: i 7 passaggi operativi
L’iter si divide in due fasi: la costituzione della società (Registro Imprese ordinario) e l’iscrizione alla sezione speciale riservata alle startup innovative. Per le società già costituite, si salta il primo passaggio.
| # | Passaggio | Cosa fare |
| 1 | Scegliere la forma giuridica | SRL o SPA (la SRL semplificata è consentita). L’atto costitutivo deve indicare esplicitamente l’attività innovativa nell’oggetto sociale. Documento chiave: atto costitutivo con firma digitale del notaio o, per le SRL semplificate, deposito telematico. |
| 2 | Iscrizione al Registro delle Imprese ordinario | Contestualmente alla costituzione, la società viene iscritta al Registro delle Imprese ordinario presso la Camera di Commercio competente per territorio. Si ottiene codice fiscale e partita IVA. |
| 3 | Preparare l’autocertificazione dei requisiti | Il legale rappresentante compila l’autocertificazione sul possesso dei requisiti (modello unificato MIMIT). Per il criterio R&S occorre allegare una dichiarazione previsionale delle spese al primo esercizio. |
| 4 | Compilare il profilo su startup.registroimprese.it | Prima dell’iscrizione speciale occorre creare e compilare il profilo pubblico della startup sulla piattaforma ufficiale. Il mancato aggiornamento blocca le successive dichiarazioni annuali. |
| 5 | Presentare la domanda tramite ComUnica | La domanda di iscrizione alla sezione speciale si presenta telematicamente con il modello S1 (o S5 per le già costituite), quadro 32/START-UP. Si allega l’autocertificazione firmata digitalmente. |
| 6 | Pagamento diritti camerali | L’iscrizione è esente da diritti camerali e imposta di bollo grazie allo status di startup innovativa. Nessun costo per l’iscrizione alla sezione speciale. |
| 7 | Conferma annuale dei requisiti | Entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio (7 mesi se statuto lo prevede), depositare la dichiarazione di mantenimento dei requisiti. L’omesso deposito equivale alla perdita dello status. |
Costi da sostenere
L’iscrizione alla sezione speciale è gratuita (esenzione da diritti camerali e imposta di bollo). I costi effettivi riguardano:
- Atto notarile per SRL o SPA: da €1.500 a €3.000 a seconda del notaio e della complessità dello statuto
- Consulenza di un commercialista specializzato in startup: da €500 a €2.000, fortemente consigliata per l’autocertificazione dei requisiti
- Firma digitale del legale rappresentante: da €30 a €80 una tantum
4. Quanto dura lo status e come mantenerlo
La durata ordinaria è di 3 anni dall’iscrizione nella sezione speciale, con un limite assoluto di 5 anni dalla costituzione societaria. Dal 2024, il sistema è stato articolato in tre fasi:
- Fase base (0–3 anni): accesso a tutte le agevolazioni previste dalla normativa. Obbligo di deposito annuale della dichiarazione di mantenimento dei requisiti entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
- Fase di consolidamento (anni 3–5): la permanenza è consentita solo se la startup soddisfa requisiti rafforzati, tra cui spese R&S al 25%, ottenimento di brevetto, o costituzione di riserva patrimoniale di almeno €50.000 tramite investimento da soggetti qualificati.
- Fase di scale-up (anni 5–9): possibile se si verifica un aumento di capitale da OICR superiore a €1M per periodo o una crescita dei ricavi superiore al 100% annuo. Questa fase è rinnovabile ogni 2 anni fino a un massimo di 4 anni aggiuntivi.
| Come non perdere lo status |
| La causa più frequente di cancellazione non è il mancato rispetto dei requisiti, ma l’omessa presentazione della dichiarazione annuale. Questa operazione deve essere preceduta dall’aggiornamento del profilo su startup.registroimprese.it: la piattaforma blocca automaticamente il deposito se il profilo non è aggiornato. |
5. Tutte le agevolazioni disponibili (aggiornate 2026)
Ottenere lo status di startup innovativa sblocca un pacchetto di benefici che nessun’altra forma giuridica garantisce nelle fasi iniziali. Ecco il quadro completo aggiornato al 2026.
| Agevolazione | Dettaglio (aggiornato 2026) |
| Esenzione diritti camerali | Nessun pagamento al Registro Imprese per iscrizione e depositi atti |
| Esenzione imposta di bollo | Atti costitutivi e successive modifiche esenti |
| Detrazioni IRPEF investitori | 30% su investimenti fino a €1M/anno; 65% (de minimis) su investimenti fino a €100K |
| Deduzione IRES | 30% per persone giuridiche su investimenti fino a €1,8M/anno |
| Credito per incubatori | 8% dell’investimento per incubatori certificati, fino a €500K per periodo d’imposta |
| Esenzione plusvalenze | Per persone fisiche, se reinvestite in startup/PMI innovative entro 1 anno |
| Work for equity | Compensi in quote/azioni esenti da imposte e contributi (per dipendenti e collaboratori) |
| Equity crowdfunding | Possibilità di raccogliere capitale tramite portali autorizzati da Consob |
| Procedure semplificate | Statuto modificabile con assemblea semplificata; recesso facilitato |
| Supporto ICE | Sconto 30% sui servizi ICE per internazionalizzazione |
| Investor Visa for Italy | Soglia abbassata a €250K per visti investitori esteri in startup |
Investitori: detrazione 30% vs 65%, quale scegliere?
Gli investitori privati in startup innovative dispongono di due strumenti fiscali alternativi e non cumulabili sulla stessa operazione:
- Detrazione IRPEF 30% (art. 29 D.L. 179/2012): valida per investimenti fino a €1M/anno. Non ha limiti di regime de minimis. È la scelta migliore per investimenti superiori a €100.000.
- Detrazione IRPEF 65% (art. 29-bis, de minimis, introdotto da L. 193/2024): valida solo per startup nei primi 3 anni di iscrizione, investimento massimo €100.000/anno. Il risparmio fiscale massimo è €65.000. L’eventuale eccedenza si trasforma in credito d’imposta riportabile.
Entrambe richiedono il mantenimento dell’investimento per almeno 3 anni. La scelta va operata prima del bonifico, non è modificabile retroattivamente.
6. Startup innovativa vs PMI innovativa: le differenze
Molti founder si chiedono se sia meglio puntare allo status di startup innovativa o attendere di qualificarsi come PMI innovativa. La risposta dipende dalla fase dell’impresa.
- Le startup innovative hanno accesso alla detrazione de minimis al 65% per gli investitori (non disponibile per le PMI innovative dal 2025) e ai benefici più intensi nella fase seed.
- Le PMI innovative non hanno limiti di età e mantengono alcune agevolazioni (detrazione 30% per investitori, procedure semplificate) senza il vincolo dei 5-9 anni. Sono la naturale evoluzione dello status di startup.
- È possibile passare da startup a PMI innovativa senza perdere i benefici accumulati.
7. Domande frequenti (FAQ)
Una SRL semplificata può diventare startup innovativa?
Sì. Anche la SRL semplificata (che può essere costituita con capitale minimo di €1) può iscriversi nella sezione speciale, purché soddisfi tutti i requisiti. L’oggetto sociale deve però fare riferimento esplicito all’attività innovativa.
Posso iscrivermi se la società è già stata costituita da 3 anni?
Sì, ma con un avvertimento importante: le startup possono iscriversi nella sezione speciale entro 5 anni dalla costituzione. Tuttavia, se l’iscrizione avviene dopo i 2 anni dalla costituzione, la durata dello status sarà automaticamente più breve, poiché il limite dei 5 anni dalla costituzione (non dall’iscrizione) si applica comunque.
Cosa succede se non deposito la dichiarazione annuale?
L’art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012 equipara l’omesso deposito alla perdita dei requisiti: la Camera di Commercio cancella automaticamente la società dalla sezione speciale. Non è prevista una procedura di sanatoria automatica.
Un’azienda che fa consulenza IT può diventare startup innovativa?
Non se l’attività di consulenza è prevalente. La Legge 193/2024 ha escluso esplicitamente le startup con oggetto sociale prevalente di consulenza o agenzia. Una società che sviluppa un proprio prodotto software e lo commercializza può qualificarsi; una che eroga principalmente ore di consulenza tecnica difficilmente.
Le agevolazioni per gli investitori sono automatiche?
No. Gli investitori devono attestare l’investimento tramite certificazione rilasciata dalla startup e dichiararlo nella propria dichiarazione dei redditi. Per la detrazione de minimis al 65%, la startup deve verificare di avere capienza nel massimale de minimis (€300.000 nel triennio) prima di confermare l’agevolazione.
Conclusione
Registrarsi come startup innovativa in Italia nel 2026 è un processo alla portata di qualsiasi founder, ma richiede attenzione ai dettagli normativi. La riforma del 2024 ha reso il sistema più selettivo nella fase di accesso (no consulenza, PMI check) ma più generoso nella fase di mantenimento, con la possibilità di prorogare lo status fino a 9 anni per le realtà che crescono.
Il consiglio pratico è non affidarsi a procedure fai-da-te per l’autocertificazione dei requisiti: un errore in quella fase può portare alla cancellazione ex-post, con conseguente perdita retroattiva delle agevolazioni. Un commercialista specializzato in startup ripaga il suo costo già dalla prima dichiarazione annuale.
NOTE EDITORIALI
Fonti: D.L. 179/2012, Legge 193/2024 (Scale-up Act), Legge 162/2024, Circolare MIMIT 29 luglio 2025, Raccomandazione UE 2026/720.
Disclaimer: questo articolo ha finalità informativa. Per situazioni specifiche consultare un professionista abilitato.





