Bandi e concorsi

Contributi fondo perduto Sostegni, c’è tempo fino al 13 dicembre per richiederli

Dallo scorso 14 ottobre fino al prossimo 13 dicembre 2021 è possibile inviare le domande per poter beneficiare del contributo Sostegni, un contributo a fondo perduto a vantaggio di quei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno conseguito ricavi tra i …

Dallo scorso 14 ottobre fino al prossimo 13 dicembre 2021 è possibile inviare le domande per poter beneficiare del contributo Sostegni, un contributo a fondo perduto a vantaggio di quei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno conseguito ricavi tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Chi può beneficiare dei contributi

Possono beneficiare dei contributi quei soggetti che esercitano attività di impresa, arte e professione, o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia, che

  • nel 2019 hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi tra 10 e 15 milioni di euro,
  • hanno registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e quello del 2019.

Per l’ottenimento del contributo di cui al Sostegni-bis alternativo, è necessario aver registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Di contro, non possono avere accesso al contributo quelle attività e quelle partite IVA che non risultano attive alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

A quanto ammontano i contributi

L’importo dei contributi è calcolato come differenza tra le medie mensili, moltiplicata per una percentuale specifica che dipende dall’oggetto della domanda.

In particolare, se viene richiesto solo il contributo Sostegni, l’importo è ottenuto applicando una percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In questo caso è riconosciuto altresì il contributo Sostegni-bis automatico.

Se invece si richiede solo il contributo Sostegni-bis alternativo, allora il contributo è pari al 30% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Nel caso in cui siano richiesti entrambi, allora per il contributo Sostegni-bis alternativo la percentuale applicata sarà del 20% della differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Per tutti i soggetti, in ogni caso, l’importo di ogni contributo non potrà essere superiore ai 150.000 euro.

Come si presenta la domanda per i contributi a fondo perduto

Tutti i contribuenti interessati possono richiedere i contributi a fondo perduto sopra descritti presentando un’apposita istanza, che deve essere inoltrata esclusivamente mediante la fruizione dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate fino al 13 dicembre 2021. Ricordiamo come nell’istanza debbano essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, e ancora le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’IBAN del conto corrente su cui ricevere l’accredito.

Come ricevere i contributi a fondo perduto

I contributi a fondo perduto saranno erogati mediante bonifico. A scelta irrevocabile del richiedente, potranno essere riconosciuti anche come credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Giornalista, copywriter, esperto di finanza e marketing editoriale, collabora con alcuni dei più noti network nazionali dell'informazione

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