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Regime dei minimi, l’aliquota passa al 15%

Il Governo sta studiando il nuovo regime dei minimi per le partite Iva con l'aliquota che passa dal 5% al 15%

Stando alle dichiarazioni dei redditi relativi al 2012, i contribuenti italiani che hanno aderito al regime dei minimi sono stati circa 442mila. Nei due anni successivi questo profilo contributivo è stato adottato da tantissimi giovani che hanno deciso di aprire partita Iva e mettersi in proprio.

Il 26,4% delle nuove aperture di partita Iva, pari a 11.148 soggetti, in questo mese ha aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Il regime di vantaggio limita per cinque anni l’imposta dovuta al 5% degli utili dichiarati, esonerando i contribuenti interessati dal pagamento di Iva ed Irap.

Questi i dati di luglio 2014 secondo l’Osservatorio delle Partite Iva. Vale la pena rimarcare che non stiamo parlando solo di giovani, ma anche di tanti ex dipendenti e disoccupati che hanno deciso di diventare lavoratori autonomi inventandosi una nuova attività.

Le cose cambiano

Ora le cose stanno per cambiare perchè è allo studio un nuovo regime forfettario che prevede un’aliquota del 15% destinato alle piccole attività che hanno un fatturato tra i 25mila e i 55mila euro. A differenza del “vecchio” regime dei minimi per cui tutti pagavano il 5% a patto di non guadagnare più di 30mila euro l’anno, ora la soglia dei guadagni sarà determinata in base alla categoria di appartenenza. Quindi, se un calzolaio e un grafico pubblicitario aderiranno al nuovo profilo, non è detto che abbiano la stessa soglia di reddito, perchè varierà in base al codice ATECO della propria attività.

Aliquota triplicata

Di fatto, il regime agevolato triplica di colpo l’aliquota facendola passare dal 5% al 15%, tuttavia permette ancora di avere dei vantaggi rispetto alle “classiche” partite Iva perchè non sarà previsto nè il pagamento dell’Irap, tantomento il versamento dell’Iva.

I vantaggi del nuovo sistema

  • esonero obblighi di registrazione e tenuta scritture contabili, rilevanti ai fini di imposte sui redditi, IRAP e IVA
  • esonero tenuta del registro dei beni ammortizzabili
  • esenzione imposta sostitutiva sul reddito
  • esonero versamento IRAP e presentazione della dichiarazione
  • esonero liquidazioni e versamenti periodici IVA e dall’acconto annuale.

Da quando?

Per ora il tutto è ancora in fase di studio, ma potrebbe andare in vigore già da gennaio 2015.

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