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Regime forfetario, salgono le soglie dei ricavi

Regime forfetario: salgono le soglie massime di ricavi annui, con un conseguente ampliamento della platea delle partite Iva che potranno rientrare

Novità in vista per coloro che adotteranno da 2016 il regime forfetario, unico regime di vantaggio previsto dal prossimo anno. Saliranno infatti le soglie massime di ricavi annui, con un conseguente ampliamento della platea delle partite Iva che potranno rientrare nel regime.

Aumento minimo di 10mila euro

Il disegno di legge di Stabilità aumenta il tetto annuo di compensi per tutte e nove le categorie di attività, In otto casi c’è una aumento di 10.000 euro rispetto alla soglia del 2015, mentre per i professionisti il valore raddoppia.

Entrando nel dettaglio, per le partite Iva operative nelle costruzioni e nelle attività immobiliari il tetto dei ricavi passa da 15.000 a 25.000. Stesso aumento e medesimi valori di partenza e arrivo anche per gli intermediari del commercio.

Per le partite Iva operative nelle costruzioni e nelle attività immobiliari il tetto dei ricavi passa da 15.000 a 25.000.

Come detto i professionisti (attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi) vedono raddoppiare la soglia, che passa da 15.000 a 30.000 euro.

Arriva a 30.000 euro, ma muovendo dai 20.000 di quest’anno, il tetto dei compensi per commercianti ambulanti di altri prodotti e altre attività economiche. Gli ambulanti di alimentari e bevande potranno sfruttare un tetto di 40.000 euro (dai 30.000 del 2015), mentre per il settore “industrie alimentari e delle bevande” il tetto sale da 35mila a 45mila.

Gli ambulanti di alimentari e bevande potranno sfruttare un tetto di 40.000 euro (dai 30.000 del 2015).

Infine per commercio all’ingrosso e al dettaglio e per i servizi di alloggio e ristorazione la soglia massima di compensi annui per rientrare nel forfettario passa da 40.000 a 50.000 euro.

 

Coefficiente di redditività

Il nome forfetario deriva dal fatto che le partite Iva che aderiscono a questo regime di vantaggio non scaricano i costi, ma pagano le imposte (5% per i primi 5 anni e 15% dal sesto a partire dal 2016) su un reddito calcolato a forfait, applicando ai ricavi una percentuale variabile a seconda dell’attività. Così, tornando alle categorie citate prima, il commerciante al dettaglio e all’ingrosso e l’ambulante di alimentari tasseranno il 40% dei ricavi, gli agenti di commercio pagheranno le tasse sul 62% dei ricavi e i professionisti sul 78%. Tutto questo indipendentemente dalle spese sostenute nell’attività. Non si può quindi scaricare più nulla: scompare pertanto il concetto di costo deducibile.

Le partite Iva che aderiscono al regime forfetario non scaricano i costi, ma pagano le imposte (5% per i primi 5 anni e 15% dal sesto a partire dal 2016) su un reddito calcolato a forfait.

Nel settore delle industrie alimentari e delle bevande verrà tassato il 40% dei compensi, percentuale che sale all’86% per il settore costruzioni e attività immobiliari, mentre riscende al 40% per i servizi di alloggio e di ristorazione. Infine per tutte le attività residuali non esplicitamente citate nel decreto la percentuale di tassazione è del 67%. Lo Stato presume quindi che si possano dedurre in maniera fittizia costi pari soltanto a un terzo dei ricavi complessivi.

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